Ordinanza n. 1247/2009

Prot. n.  4888
Ordinanza n. 1247


IL SINDACO

VISTA la relazione della Polizia Municipale di data 26 marzo 2009, protocollo n. 4608, con cui viene segnalato quanto frequentemente sul territorio comunale vengano rinvenuti girovagare cani privi di custodia e che tale  situazione risulta di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale;
PRESO ATTO altresì, dalla succitata relazione,  che sulle strade, sui marciapiedi e sulle aree pubbliche, in particolar modo nelle aree verdi ludiche, viene frequentemente riscontrata la presenza di escrementi di cane;
RILEVATO che gli escrementi dei cani e degli altri animali rappresentano un potenziale pericolo di diffusione di malattie infettive e parassitarie e che la loro presenza negli spazi ed aree pubbliche arreca disagio agli utenti;
RITENUTO opportuno adottare un provvedimento a tutela della circolazione stradale, dell’ambiente, dell’igiene pubblica, della sicurezza pubblica, del riposo e delle occupazioni delle persone;
VISTA l’ Ordinanza del Ministero della Salute di data 03 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed  urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
VISTO il R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
VISTA la L. R.  n. 39 del 04 settembre 1990, “Norme contro il randagismo - Istituzione dell’Anagrafe Canina”;
Tutto ciò premesso,
ORDINA

  • I proprietari e i detentori di cani devono assicurare la loro custodia e devono adottare ogni misura idonea ad evitare la fuga degli animali stessi all’esterno della proprietà privata.-
  • E’ vietato lasciare cani liberi di vagare in luoghi pubblici e aperti al pubblico.-
  • E’ obbligatorio applicare ai cani condotti nei luoghi pubblici e aperti al pubblico un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50; i conduttori dei cani dovranno inoltre avere al seguito una museruola da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.-
  • E’ obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 ai cani condotti sui mezzi del trasporto pubblico, nei locali pubblici, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o comunque vi sia un afflusso considerevole di persone.-

5. I proprietari o i detentori dei cani di maggiore aggressività, individuati ai sensi dell’articolo 3 comma 2° dell’Ordinanza Ministeriale del 03 marzo 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009, hanno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi e di applicare sempre sia la museruola che il guinzaglio di lunghezza non superiore di m. 1,50 quando circolano in luoghi pubblici o aperti al pubblico.-

  • E’ vietato lasciare che gli animali insudicino con gli escrementi le strade, i marciapiedi e gli altri luoghi pubblici e aperti al pubblico del territorio comunale. Gli accompagnatori degli animali sono obbligati alla totale asportazione delle deiezioni con successivo smaltimento facendo uso di sacchetto a tenuta che andrà depositato nei cassonetti per rifiuti. I conduttori degli animali sono altresì obbligati ad avere sempre disponibili al seguito i sacchetti a tenuta da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo.-
  • E’ vietato condurre cani all’interno e nel raggio di cinque metri dal perimetro delle aree attrezzate per il gioco.-
  • E’ vietato condurre al guinzaglio cani con l’accompagnatore che guida un veicolo a motore.-
  • I proprietari e i detentori di cani devono adottare gli accorgimenti più idonei al fine di evitare che il latrare dei propri animali disturbi la quiete pubblica e il riposo delle persone in modo particolare nelle ore notturne.-
  • Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente Ordinanza  non si applicano ai cani delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.-
  • Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente Ordinanza  non si applicano ai cani addestrati a sostegno di persone diversamente abili nell’espletamento delle loro funzioni.-
    Le disposizioni di cui all’ articolo 3 della presente Ordinanza non si applicano ai cani utilizzati per la guardia e la conduzione di greggi ed ai cani da caccia, nell’espletamento di tali attività.-
  • La violazione di quanto disposto dagli articoli 1 ,2 e 8 della presente Ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 a Euro 300,00, con l’ammissione del pagamento in misura ridotta di Euro 60,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le eventuali disposizioni penali e civili in materia.-
  • La violazione di quanto disposto dagli articoli 3, 6 e 7 della presente Ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00, con l’ammissione del pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le eventuali disposizioni penali e civili in materia.-
  • La violazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 9 della presente Ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 40,00 a Euro 400,00, con l’ammissione del pagamento in misura ridotta di Euro 80,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le eventuali disposizioni penali e civili in materia.-

La presente Ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.-
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07 agosto 1990 n. 241 è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione.-
In alternativa, ai sensi dell’art. 8 comma 1° del D.P.R. 1199/71 potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.-
Chiunque spetti è tenuto ad osservare e far osservare la presente Ordinanza.-


Basiliano lì, 30 marzo 2009.-
IL SINDACO
Sen. Flavio PERTOLDI